VERIFICHE PERIODICHE – SOGGETTI ABILITATI (Art 4)Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica:
OGNI 2 ANNI per tutti gli impianti elettrici a servizio di: 

• Cantieri edili:sono luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici; opere di ristrutturazione, manutenzione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimentazione terra e cave.

• Locali adibiti ad uso medico:sono gli ambienti destinati per scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici.

• Ambienti a maggior rischio in caso di incendio:attività produttive di qualsiasi settore e genere soggette al controllo e rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco, attività a rischi specifici ad esempio locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, alberghi, pensioni, autorimesse, ospedali, comuni, biblioteche, musei, gallerie, case di risposo per anziani; scuole, supermercati, centri commerciali, depositi, magazzini, etc.
• OGNI 5 ANNI per tutti gli altri casi.
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali Organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI, non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.  Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
VERIFICHE STRAORDINARIE (Art 7) 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o all’ARPA o ad eventuali Organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

a) Esito negativo della verifica periodica;

b) Modifica sostanziale dell’impianto;

c) Richiesta del datore di lavoro.
SANZIONI: Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:Sanzioni amministrativa pecuniaria da € 750,000 a € 2500,00 ai sensi dell’Art 87 comma 3 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. Arresto sino da due a sei mesi o ammenda da € 1000 a € 10000, ai sensi dell’Art 87 comma 1 e 2 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice e l’amministratore nelle società a responsabilità limitata, etc.)